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L’OBBLIGO DEL BIGLIETTO NOMINALE PER GLI EVENTI

IL GUSTO VINTAGE DELLA FILA “FISICA” PER L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI DEI CONCERTI


In Sicilia, dove sono nata e vissuta fino alla maggiore età, non arrivavano molti artisti, almeno non quelli “famosi”, dei grandi circuiti. Anche se ricordo ancora con moltissimo entusiasmo un concerto estivo di un Tony Esposito all’apice della carriera da solista, con “Kalimba de luna”, a cui ho assistito quando avevo non più di 5 anni. E per quel tempo Tony Esposito, già percussionista di Pino Daniele, era un grande evento.

Forse la mancanza di domanda o forse, più probabilmente, la mancanza di spazi idonei, come stadi, sale da concerto invernali capienti e in genere di strutture di accoglienza per i grandi eventi musicali e/o artistici. In Sicilia siamo ricchi di teatri, soprattutto di spazi all’aperto, ma visto che la maggior parte ha più di 2000 anni, non è che siano il massimo per ospitare i concerti dei grandi del pop, le loro coreografie e la mole di gente che richiamano! Inoltre spesso, ad anni alterni, a seconda delle amministrazioni comunali/regionali che si susseguono, questi spazi sono dichiarati più o meno agibili. Uno su tutti: lo splendido teatro all’aperto dello Spasimo di Palermo, sede della Fondazione The Brass Group, e l’annesso giardino esterno, che, appunto, ad anni alterni ha potuto essere adibito a concerti per i presunti problemi di agibilità ricorrenti. Uno spazio in cui, peraltro, in anni non lontani, nel corso della stagione di concerti estiva, che vantava al proprio attivo anche la partecipazione del noto cantante degli Spandau Ballet, Tony Hadley, accompagnato dall’orchestra della Fondazione stessa, mi sono (molto più modestamente) esibita anche io, con il mio quartetto jazz. Tutto questo era per entrare nell’argomento oggetto di trattazione e chiarire una premessa, ovvero come personalmente ricordi con una certa nostalgia lo straordinario clamore che destava in Sicilia l’arrivo di un cantante/musicista (possibilmente) pop di quelli “famosi” e, soprattutto, le lunghe file “fisiche” che qualche anno fa eravamo abituati (un po' tutti) a fare alle biglietterie, per cui l’acquisto del biglietto in "carta" ed ossa, diventava una vera e propria conquista.

L’AVVENTO DI INTERNET HA PERMESSO L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI ON LINE


Poi, l’avvento di internet ha aperto le porte alla modernità e anche noi siciliani siamo stati ammessi al mercato globalizzato della musica live.

Uno dei primi biglietti che ho acquistato (per la verità un po' tardivamente rispetto all’avvento della vendita on line dei biglietti) è stato quello del concerto del 2008 al Datch Forum di Assago, Milano, del mio mito, lo straordinario Stevie Wonder e in quella occasione, evitando la fila “fisica” (forse a Palermo i biglietti non sarei neppure riuscita a trovarli) per avere acquistato on line i biglietti, ho potuto anche io godere di uno straordinario evento, di richiamo internazionale.

Poi su quel palco ci sono anche salita, come documenta youtube, ma questa è un’altra storia.. Che cosa quindi è questo secondary ticketing di cui tanto si parla e qual è la soluzione normativa che è entrata in vigore dal 1° luglio, destando già molte contestazioni e polemiche (soprattutto provenienti da Assomusica) perché ritenuta priva, se non altro, di “spessore” pratico? Facciamo un piccolo passo indietro.

COS’E’ IL SECONDARY TICKETING


Il secondary ticketing è la rivendita on line di biglietti di eventi musicali, sportivi, artistici, etc. i precedenza acquistati dai canali “ufficiali”, un fenomeno tale per cui la piattaforma li rimette in vendita quando tutti quelli disponibili siano stati venduti e/o siano esauriti.

Si tratta fondamentalmente di un bagarinaggio on line, ma privo di quell’aspetto “romantico” che aveva la figura dell’omino che vendeva il biglietto davanti allo stadio o al teatro (certo, a prezzo raddoppiato), in prossimità dell’evento, che rappresentava quell’ultima spiaggia per raggiungere il proprio sogno, verso cui si era disposti a provare anche gratitudine (nonostante l’ingente esborso), se non sincera commozione.

Queste piattaforme infatti non solo rivendono i biglietti a prezzi più che triplicati, ma grazie all’uso delle tecniche di intelligenza artificiale sono in grado di intercettare in anticipo i biglietti dell’evento al momento della loro offerta al pubblico ed acquistarli, senza nulla (o quasi) lasciare alla disponibilità di altri acquirenti delusi.

L’effetto è quindi che l’utente che voglia acquistare un biglietto può farlo ma solo passando dai provider di rivendita, ad un prezzo notevolmente distante rispetto a quello originario.

Il fenomeno, seppure apparentemente legale, ha svariate conseguenze negative sul piano dell’alterazione dei rapporti concorrenziali con i siti di vendita ufficiale, nonché in termini di violazione dei diritti del consumatore, tale per cui è stato da tempo attenzionato dal legislatore.

Fermo restando che tutti gli operatori del settore, chi più chi meno, subiscono le conseguenze negative di una condotta apparentemente legale, ma di fatto “sleale”.

LA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 PER COMBATTERE IL SECONDARY TICKETING


Per contrastare il fenomeno, la legge di bilancio 2019, (L. 145/2018: art. 1, co. 1099 e 1100) ha previsto quindi che dal 1 luglio 2019 i biglietti siano nominali.

La nuova legge di bilancio, in particolare, modificando la disciplina già introdotta dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 545-546), in ordine alla vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari “ufficiali” dei sistemi di emissione dei biglietti, ha adottato una serie di misure.

Innanzitutto, ha disposto che la vendita dei biglietti effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (organizzatori degli spettacoli e titolari di biglietterie automatizzate autorizzate) è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 180.000; nei casi più gravi, è previsto anche l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere.

I titolari dei sistemi di emissione automatizzata, poi, essendo idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico, saranno tenuti ad adottare misure per impedire l'acquisto da parte di meccanismi automatizzati, identificando quindi l'acquirente.

I compiti di accertamento e intervento spettano all'AGCOM, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) a cui spetterà anche di comminare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente.

Continua a non essere oggetto di sanzione la vendita effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali (quindi anche il “romantico” bagarino di un tempo non è che agisca in modo proprio “lecito”).

LA NOVITA’ DELL’OBBLIGO DEL BIGLIETTO NOMINALE


Ma il punto nodale della nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019 è che, dal 1° luglio 2019, tutti i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori dovranno appunto essere nominali, perché l'accesso sarà subordinato al riconoscimento personale, con verifica dell'identità ed annullamento del titolo di ingresso, senza rimborso, se il soggetto che ne fruisce sia diverso dal nominativo dell’acquirente. Ovviamente l’intestazione nominativa può essere modificata!

Però ci sono regole tecniche precise, che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previa intesa con il MIBAC e sentita l'AGCOM.

In ogni caso il biglietto potrà essere rivenduto a persone fisiche senza rincari, salvo l’addebito di eventuali costi, ma relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione. (Fonte: Camera dei Deputati)

Tutto chiaro, no? Ora, se è vero che la disciplina non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive che hanno regole a parte, di fatto, sono direttamente incisi gli organizzatori dei più importanti spettacoli dal vivo che si tengono in Italia, tanto che il provvedimento legislativo in parola ha scatenato fortissime polemiche.

LE POLEMICHE SOLLEVATE DA ASSOMUSICA


In prima linea si è schierata Assomusica, che riunisce i più importanti organizzatori e produttori di musica dal vivo. Assomusica in particolare ha sollevato una serie di importanti contestazioni ad un provvedimento da più parti definito irrazionale, seppure apprezzabile sotto il punto di vista degli obiettivi.

Innanzitutto, secondo Assomusica, non risulta adeguatamente motivata e piuttosto inspiegabile l’esclusione dalla disciplina di una serie di spettacoli ed eventi, “discriminati” solo in funzione del genere.

Poi, l’aumento degli oneri per gli organizzatori, è palese che causerà l’aumento dei costi, a tutto discapito dei fruitori di musica ed eventi culturali. Di fatto, la burocratizzazione dell’acquisto dei biglietti e soprattutto per il cambio di nome, viste le conseguenze, rischia di scoraggiare e non di avvicinare alla fruizione di eventi live.

Ancora, i controlli agli ingressi saranno difficili, se non impossibili, da praticare, considerando l’affluenza a certo tipo di eventi. Insomma, il tema è che questa legge pare danneggiare il settore del live, piuttosto che tutelarlo dalle pratiche scorrette.

Staremo a guardare quindi come sarà implementata la norma e quali saranno gli sviluppi della situazione, anche in funzione della presa di posizione di Assomusica.

Nelle more, vogliamo lasciare il lettore di questa breve riflessione con la nostalgia della vecchia e cara fila “fisica” alle biglietterie dei negozi musicali anni ’90.

Ma non è che tutta questa modernità ogni tanto non vale la candela?!


Per leggere il comunicato di Assomusica: link.


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